Politica
Pantelleria, Mustacciuoli – Comitato Referendum, ricorso contro dichiarazione illegittimità
Presentato oggi dal Comitato Promotore il ricorso al verdetto di illegittimità del Referendum Consultivo sul Parco di Pantelleria, con lettera al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Pantelleria e per conoscenza al Prefetto di Trapani.
Ecco cosa recita il documento
Pantelleria, 11 Settembre 2024
Alla cortese attenzione del
Sindaco del Comune di Pantelleria, Sig. Fabrizio D’Ancona
Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Pantelleria, Sig. Giuseppe Luigi Spata
e p.c. all’attentione del
Prefetto di Trapani, Dott.ssa Daniela Lupo
Oggetto: Richiesta di attivazione della nomina del Difensore Civico previsto ai sensi dell’art. 5.8 del Regolamento Comunale sui Referendum e trasmissione del ricorso contro il verdetto di illegittimità del Comitato dei Garanti
Il sottoscritto Aurelio Mustacciuoli, in qualità di Coordinatore del Comitato Promotore del “Referendum consultivo di iniziativa popolare sul Parco Nazionale di Pantelleria”, con la presente, desidera sottoporre alla Vostra attenzione il ricorso redatto a seguito della valutazione di inammissibilità del referendum espressa dal Comitato dei Garanti in data 26 agosto 2024.
Con riferimento all’art. 5.8 del Regolamento Comunale per la disciplina dei referendum comunali, che prevede espressamente la possibilità di presentare ricorso al Difensore Civico in caso di dichiarazione di illegittimità del quesito referendario da parte del Comitato dei Garanti, si segnala che, allo stato attuale, il Comune di Pantelleria risulterebbe sprovvisto di tale figura.
In considerazione di quanto sopra e al fine di garantire il pieno rispetto delle procedure previste dal Regolamento Comunale, si prega di attivarsi con urgenza per la nomina di un Difensore Civico, affinché il ricorso possa essere debitamente valutato. In alternativa, si richiede che il Consiglio Comunale e l’Amministrazione, tenuto conto delle argomentazioni esposte nel ricorso allegato, si adoperino per garantire il corretto svolgimento del processo democratico referendario, permettendo alla popolazione di esprimersi liberamente su una questione di così grande rilevanza per il futuro economico, sociale e ambientale dell’isola.
Il tema del Piano del Parco Nazionale di Pantelleria rappresenta una discontinuità significativa nella gestione del territorio e coinvolge direttamente la cittadinanza, che deve essere posta nella condizione di partecipare attivamente e consapevolmente alle decisioni che incideranno sullo sviluppo della comunità.
Confidando nel Vostro tempestivo intervento e nella Vostra attenzione alle istanze espresse dal Comitato Promotore e dalla popolazione di Pantelleria, rimango in attesa di un riscontro e sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti,
Aurelio Mustacciuoli
Coordinatore del Comitato Promotore del Referendum
Ricorso contro la decisione di inammissibilità del Referendum Comunale Consultivo sull’Ente Parco Nazionale di Pantelleria
Al Difensore Civico,
Il sottoscritto Aurelio Mustacciuoli, in qualità di Coordinatore del Comitato Promotore del “Referendum consultivo di iniziativa popolare sul Parco Nazionale di Pantelleria”, presenta ricorso contro la decisione di inammissibilità del referendum, comunicata dal Comitato dei Garanti del Comune di Pantelleria in data 26 agosto 2024, sulla base delle seguenti considerazioni.
Premessa:
In data 13 maggio 2024, il Comitato Promotore ha presentato regolare richiesta di referendum comunale consultivo, articolato su tre quesiti riguardanti il documento “Verso il Piano del Parco” predisposto dall’Ente Parco Nazionale di Pantelleria e attualmente in discussione con il Comune di Pantelleria. I quesiti referendari mirano a orientare le scelte della Giunta Comunale e del Consiglio, così come previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina dei referendum comunali, approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 02/02/2021.
Confutazioni delle argomentazioni del Comitato dei Garanti:
Competenza locale e materia referendaria:
Il Comitato dei Garanti ha ritenuto inammissibili i quesiti referendari, sostenendo che non rientrino nella “materia di esclusiva competenza locale”, come previsto dall’art. 1, comma 2 del Regolamento per la disciplina dei Referendum Comunali e dall’art. 112, comma 2 dello Statuto Comunale. Tale argomentazione è infondata e merita di essere confutata.
In primo luogo, l’art. 112 dello Statuto Comunale stabilisce che il referendum consultivo può essere indetto su “materie di competenza comunale”. Non è specificato che la competenza debba essere “esclusiva”, ma semplicemente che il tema riguardi materie su cui il Comune ha potere di azione. In questo caso, la partecipazione del Comune alle decisioni sul Piano del Parco è un fatto comprovato e rilevante. Il sindaco del Comune di Pantelleria è, infatti, membro della Comunità del Parco, organo previsto dalla Legge n. 394/1991, che ha competenza diretta nell’approvazione preliminare del Piano del Parco. Pertanto, le decisioni del Comune hanno un impatto significativo e diretto sulla definizione del Piano.
Inoltre, la normativa di riferimento (D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL) all’art. 8, comma 4, prevede che “le consultazioni e i referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale”. L’interpretazione dei Garanti, secondo cui il referendum sarebbe inammissibile perché “i quesiti formulati dal Comitato promotore non rientrano nell’attribuzione esclusiva dell’Ente” (del Comune, cioè), è erronea, poiché essa non tiene conto della circostanza secondo cui la competenza di altri enti (il Parco stesso, la Regione, ecc.), oltre a quella del Comune, non esclude che si tratti di materie di competenza “locale”, dovendosi riferire questo aggettivo alla delimitazione territoriale del Parco, pur istituito da una legge della Regione Sicilia.
In altri termini, la decisione di dichiarare il referendum inammissibile perché relativo a materie che “non rientrano nella esclusiva competenza” del Comune è errata, perché ciò che chiedono le norme di legge (si allude all’art. 8, comma 4, del citato D. Lgs. n. 267/2000), del Regolamento comunale e dello stesso Regolamento del referendum è che le materie oggetto della consultazione popolare siano di “competenza locale” – e non esclusivamente del Comune – a prescindere dal numero e dalla qualità degli enti coinvolti.
La competenza del Comune non è esclusa dalla presenza di altri enti (Parco Nazionale e Regione), ma condivisa, come chiaramente previsto dalle norme sul funzionamento dei Parchi Nazionali. Pertanto, il Comune ha una legittima competenza in materia, ed è del tutto lecito che i cittadini orientino, tramite referendum, le scelte dell’amministrazione comunale in tale ambito.
Ne consegue che la consultazione referendaria è perfettamente legittima e risponde ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia oltre che a evidenti considerazioni di buon senso.
2. Ruolo attivo del Comune e coinvolgimento dei cittadini:
Il Comitato dei Garanti ha altresì affermato che i quesiti referendari sono inammissibili perché riguardano materie sottoposte a “vincoli imposti da leggi statali o regionali”, richiamando l’art. 3, comma 3, lett. b) del Regolamento. Tale argomentazione non è corretta.
La proposta di referendum non intende modificare norme vincolanti di legge, ma orientare le scelte che rientrano nella discrezionalità dell’amministrazione comunale, nell’ambito del concorso di competenze di enti aventi tutti ambito “locale”, come detto. Il Piano del Parco, ancora in fase di definizione, è oggetto di trattativa e negoziazione tra l’Ente Parco e l’amministrazione comunale. Questo processo decisionale è stato chiaramente confermato nella commissione del 2 luglio 2024, durante la quale i tecnici comunali hanno illustrato ai Consiglieri le criticità della proposta di zonizzazione e hanno presentato una controproposta che prevede una riduzione della Zona C e un ampliamento della Zona D, in linea con quanto previsto dal primo quesito referendario.
Questo dimostra in maniera inequivocabile che il Comune ha piena voce in capitolo su tali questioni, e che, di conseguenza, i cittadini hanno il diritto di esprimersi per orientare le scelte dell’amministrazione comunale attraverso il referendum, come previsto dall’art. 3 del Regolamento comunale, il quale consente espressamente che il referendum consultivo possa riguardare “temi, iniziative, programmi e progetti di competenza della Giunta comunale o del Consiglio”.
3. Mancato rispetto dell’art. 5.4 del Regolamento:
Il Comitato dei Garanti ha dichiarato l’inammissibilità del referendum senza applicare l’art. 5, comma 4 del Regolamento comunale, che impone, in caso di difetto nella formulazione del quesito, di proporre ai promotori una correzione tecnica. Tale disposizione prevede espressamente che “qualora il Comitato dei Garanti valuti che il quesito difetti del requisito di cui al punto c) (formulazione chiara, univoca e corretta dal punto di vista tecnico-giuridico), convoca i promotori ai quali formula una proposta di correzione del quesito”.
In questo caso, non è stata formulata alcuna proposta di modifica, il che lascia intendere che il difetto non riguardi aspetti di chiarezza o di tecnicità giuridica. Pertanto, appare evidente che l’inammissibilità si basi esclusivamente su una contestazione di merito riguardante la competenza locale, la quale, come dimostrato sopra, è mal interpretata.
Richiesta di utilizzo di una versione semplificata dei quesiti referendari:
Qualora il Difensore Civico ritenesse che i quesiti possano necessitare di una ulteriore semplificazione per ragioni di chiarezza, si propone di adottare le versioni modificate, già previste dal Comitato Promotore e incluse nell’Allegato 3 della richiesta referendaria, come di seguito formulate:
Con riferimento a quanto proposto dall’Ente Parco nel documento “Verso il Piano del Parco”:
Primo quesito:
Ritenete opportuna l’estensione della giurisdizione del Parco al mare e ritenete congrua la zonizzazione proposta dall’Ente nel documento “Verso il Piano del Parco” o piuttosto auspicate che non venga estesa la giurisdizione del Parco al mare e che venga rimodulata la zonizzazione, in particolare riducendo la Zona C a vantaggio della Zona D?
Sì, riteniamo opportuna l’estensione della giurisdizione del Parco al mare e riteniamo congrua la zonizzazione proposta nel documento “Verso il Piano del Parco”.
No, non riteniamo opportuna l’estensione della giurisdizione del Parco al mare e non riteniamo congrua la zonizzazione proposta nel documento “Verso il Piano del Parco” e auspichiamo una riduzione della Zona C a vantaggio della D..
Secondo quesito:
Ritenete congruo l’approccio vincolista e fortemente restrittivo proposto dall’Ente nelle Zone C e D o, piuttosto, auspicate che nelle Zone C e D i vincoli posti in essere non debbano essere più restrittivi di quelli attualmente previsti dagli strumenti di gestione dei diversi enti territoriali competenti, e, possibilmente, siano addirittura meno restrittivi, soprattutto in ambito energetico, per favorire la transizione verso solare, eolico e geotermico?
Sì, riteniamo congruo l’approccio vincolista e fortemente restrittivo proposto dall’Ente nelle Zone C e D
No, non riteniamo congruo l’approccio vincolista e fortemente restrittivo proposto dall’Ente nelle Zone C e D e auspichiamo che in queste zone i vincoli posti in essere non debbano essere più restrittivi di quelli attualmente previsti dagli strumenti di gestione dei diversi enti territoriali competenti, e, possibilmente, siano addirittura meno restrittivi, soprattutto in ambito energetico, per favorire la transizione verso solare, eolico e geotermico
Terzo quesito:
Ritenete congruo che i terreni agricoli che in passato sono stati coltivati possano non esserlo più e venire restituiti alla natura?
Sì, riteniamo possibile che terreni che in passato siano stati coltivati, perdano la caratteristica agricola e vengano restituiti alla natura.
No, riteniamo che qualunque terreno sia stato in passato coltivato debba mantenere per sempre tale caratteristica agricola.
Conclusioni:
Alla luce di quanto esposto, si richiede al Difensore Civico di annullare la decisione di inammissibilità del Comitato dei Garanti e di dichiarare ammissibile il referendum proposto dal Comitato Promotore, consentendone lo svolgimento secondo i termini previsti dal Regolamento comunale e, ove necessario, adottando le versioni semplificate dei quesiti.
Pantelleria, 10 Settembre 2024
In fede,
Aurelio Mustacciuoli
Coordinatore del Comitato Promotore del Referendum
Politica
Pantelleria, secondo Consiglio Comunale di novembre. Tra i punti: bilancio e Piano Particol. Centro
Una seconda convocazione di Consiglio Comunale è stata fissata per il giorno 25 novembre 2024, dalle ore 10.30.
Di seguito lo stralcio della descrizione
Politica
Favignana, Il Consigliere Giangrasso si dimette da Capogruppo di “Vivere le Egadi”
Favignana, 11 novembre 2023 – “Il Consigliere Comunale di Favignana, Pietro Giangrasso, ha formalizzato questa mattina le sue dimissioni irrevocabili dal ruolo di Capogruppo del gruppo consiliare “Vivere le Egadi – Forgione Sindaco.”
Eletto nella lista guidata dal Sindaco Forgione e nominato Capogruppo nel dicembre 2023, Giangrasso ha spiegato che la decisione è frutto di esigenze personali, che gli impediscono di proseguire con l’impegno e la serenità necessarie per il ruolo. “Rappresentare la comunità Egadina come Capogruppo è stato per me un privilegio e un onore, lavorando con dedizione per portare avanti i progetti e le iniziative del gruppo che si era e si è prefissato,” ha dichiarato Giangrasso.
Il Consigliere ha espresso gratitudine al Sindaco Forgione e ai colleghi di “Vivere le Egadi” per la fiducia e il sostegno, estendendo i suoi ringraziamenti alla Presidente del Consiglio, agli altri Capigruppo e ai Consiglieri indipendenti per la collaborazione istituzionale.
Giangrasso ha infine augurato buon lavoro al suo successore, auspicando che il gruppo consiliare proseguirà con slancio e dedizione il percorso intrapreso a favore della comunità delle Isole Egadi.
Politica
Ars: Sicilia, Giambona “Reddito di povertà è misura da spot elettorale”
PALERMO (08 Novembre 2024) – “Con l’approvazione delle variazioni di bilancio la novità che mi lascia incredulo, e che mortifica le famiglie siciliane bisognose di sostegno, è l’introduzione del reddito di povertà. Una misura da spot elettorale che Schifani finanzia con soli 30 milioni di euro per contrastare, a detta sua e della maggioranza di centrodestra, il fenomeno sempre più dilagante della povertà in Sicilia”. A dirlo è il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano PD, Mario Giambona, riguardo all’istituzione del reddito di povertà arrivato dopo l’approvazione di ieri sera delle variazioni di bilancio previste dalla finanziaria quater. “Prima di portare avanti norme che riguardano il contrasto di emergenze sociali come quelle della povertà è necessario acquisire consapevolezza a riguardo – continua -. L’inadeguatezza mostrata dal governo Schifani su un tema così delicato è disarmante perché stanziare solo 30 milioni di euro per le famiglie siciliane in difficoltà è un vero e proprio schiaffo a chi si attendeva un sostentamento”. Giambona poi analizza i numeri che hanno portato all’istituzione del reddito di povertà e agli effetti economici che avrà sui beneficiari della manovra. “Se si considera che gli ex percettori del reddito di cittadinanza sono 74000, allora è chiaro che ogni ex percettore otterrà da questa manovra un’entrata pari a 400 euro annui, che mensilmente sono circa 30 euro al mese, ovvero meno di un euro al giorno. Una somma risibile che non avrà alcun effetto sul contrasto alla povertà e che serve solo da cassa di risonanza per motivi propagandistici – ha concluso -. Insomma una delle tante norme che Schifani, e la maggioranza di centrodestra, ha portato avanti per motivi di puro consenso elettorale e che noi contestiamo nella sua mancanza di strutturalità, e di metodo nel mancato coinvolgimento di attori sociali come Caritas e Cei”.
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